U.L.E.P.E. SIRACUSA

Liberta’ controllata (per le pene entro un anno)

Liberta’ controllata (per le pene entro un anno)

 

La libertà controllata è una modalità di sostituzione delle pene detentive brevi introdotta dall’art.56 della legge 689/1981. Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata.
La libertà controllata è anche una modalità di conversione di pene pecuniarie.
Un giorno di pena detentiva equivale due giorni di libertà controllata.

La sanzione comporta
• il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute
• l’obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente (nel caso di tossicodipendente che abbia in corso un programma terapeutico residenziale o semiresidenziale presso una strutture di recupero, tale l’obbligo d può essere sostituito dalla attestazione di presenza da parte del responsabile della struttura)
• il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia
• la sospensione della patente di guida
• il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell’espatrio, di ogni altro documento equipollente
• l’obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l’ordinanza che determina le modalità di esecuzione della libertà controllata e l’eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena del magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessità.